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Cass. civ., Sez. I, Ord., ordinanza del 21/08/2024, n. 23017
I compiti dei servizi devono essere “specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi sia persona diversa dai genitori. I servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo”.
Data: 14/10/2024
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Cass. civ., Sez. I, Ord., 21 08 _ 2024, n. 23017
