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Sulla (ri) determinazione dell’assegno di mantenimento del minore in ragione dell’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo legato alla sua crescita – Cassazione civile sez. I – 11/12/2023, n. 34382

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione che richiama, ribadendoli, alcuni principi basilari sul mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario. “L’obbligo di mantenimento deve far fronte ad una molteplicita? di esigenze estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessita? di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20)”, “l’aumento delle esigenze economiche del figlio e? notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’eta? – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1

– non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/22)”. A fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, “il giudice di merito non e? tenuto, in via preliminare, ad accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessita? di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate … (Cass., n. 22075/22)”.

Data: 29/01/2024