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Corte di Cassazione 15 gennaio 2024, n. 1390: “Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d’ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio”. In tali procedimenti, infatti, “come tutti gli altri per i quali sa prescritta la difesa tecnica del minore, quest’ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto… In questi giudizi, invero, il conflitto d’interessi tra minore e genitore è in re ipsa”. Tuttavia, vi è un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce della Cassazione circa il giudice a cui la causa va rinviata ove la mancata nomina sia rilevata per la prima volta in sede di legittimità: un primo orientamento, infatti, ritiene che la causa debba essere rinviata al giudice di primo grado, altra giurisprudenza al giudice d’appello. Rilevato pertanto il contrasto di giurisprudenza, la Corte con l’ordinanza n. 1390/2024 ha rimesso gli atti al Primo
Presidente, per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Data: 17/01/2024
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1390 2024 ORDINANZA INTERLOCUTORIA
